Art. 1.
(Finalità generali).

      1. La presente legge detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale e in particolare delle strade comprese nel territorio urbanizzato e nei nuovi insediamenti residenziali, al fine di migliorare l'ambiente urbano, ridurre l'inquinamento da traffico veicolare, aumentare la sicurezza per i cittadini, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, riqualificare le periferie, consentire una migliore fruizione della città e facilitare la vita di relazione.
      2. La presente legge reca norme per:

          a) garantire la sicurezza, la tranquillità, la salute e la riduzione del rumore e dell'inquinamento;

          b) allontanare i flussi di traffico dalle zone abitate, densamente popolate e da zone urbane le cui caratteristiche storiche o ambientali rendano incompatibile la circolazione delle auto;

          c) favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici o collettivi;

          d) incentivare la massima valorizzazione della mobilità pedonale e ciclabile;

          e) favorire la pratica motoria pedestre al fine di migliorare le condizioni di salute degli abitanti e consentire tempi di vita meno affannosi;

          f) favorire le attività di socializzazione e interpersonali e il gioco dei ragazzi in spazi aperti;

          g) recuperare spazi urbani attualmente occupati da veicoli in sosta o in movimento.

 

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